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PALIO DI AGOSTO, LE DECISIONI DELLA GIUNTA: SQUALIFICA PER VOGLIA E TREMENDO

News inserita il 17-11-2010

 

Silvano Mulas e Francesco Caria, a causa di una precedente sanzione, salteranno il prossimo Palio. Ammonizioni anche per Gingillo e Scompiglio.

La giunta del Comune di Siena, ai sensi del regolamento del Palio, ha esaminato le proposte di sanzione dell’Assessore Delegato per la Carriera del 16 agosto 2010 e le memorie difensive che sono state presentate dai quattro fantini interessati: il fantino della Nobile Contrada del Bruco, Giuseppe Zedde detto Gingillo; il fantino della Contrada del Valdimontone, Silvano Mulas detto Voglia; il fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio; il fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Francesco Caria detto Tremendo.
La giunta, dunque, ha deliberato. Di seguito la sintesi delle relative alle sanzioni.

Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada del Bruco, Giuseppe Zedde detto Gingillo
La giunta comunale, premesso che con atto n. 16, prot. n. 56733, del 2 novembre 2010 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Nobile Contrada del Bruco, Giuseppe Zedde detto Gingillo, rilevate in occasione del Palio 16 agosto 2010;
dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino in data 2 novembre 2010; preso atto che Giuseppe Zedde detto Gingillo ha ritenuto di presentare le proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 11 novembre 2010; rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa sostanzialmente che:
-“[...] è la Contrada che assolve al compito di preparare, prima di ogni prova, il vestiario del fantino come indicato dal richiamato dall’art. 61 del Regolamento [...]”;
-“[...] il berretto non era stato inserito nella borsa ed ogni tentativo per recuperarne uno all’ultimo momento fu inutile [...]”;
-“[...] Tale punizione pare sinceramente eccessiva e non proporzionata rispetto alla natura dell’infrazione commessa [...]”;
-[...] nel recente passato sono state mosse contestazioni in ordine all’abbigliamento del fantino con riferimento non all’art. 61 del Regolamento oggi contestato bensì all’art. 84, primo comma. [...]”;
-[...] In tali occasioni, quale ad esempio quella riguardante Alberto Ricceri per il Palio di luglio 2009 corso nella Chiocciola, fu archiviata la sanzione proposta per avere indossato il fantino un capo di abbigliamento, i guanti, non previsto dall’art.61. ”
Preso atto che la Nobile Contrada del Bruco, con nota allegata alle memorie difensive del fantino dichiara tra le altre cose che:
-“[...] la preparazione della borsa con i capi di vestiario [...] è demandata agli addetti alla stalla e non è eseguita dal fantino [...]”
-“[...] la concomitanza con la Messa del Fantino e l’avvicinarsi della carriera rende la gestione di questi pochi minuti particolarmente frettolosa [...]”
Considerato relativamente a quanto osservato dal fantino della Nobile Contrada del Bruco, Giuseppe Zedde detto Gingillo che:
-Il fantino riconosce apertamente di aver montato la provaccia senza berretto;
-la visione del filmato del Consorzio per la tutela del Palio, allegato alla relazione dei Deputati della Festa per farne parte integrante e sostanziale, conferma quanto descritto nelle relazioni;
-in questo contesto non spetti all’Assessore Delegato e alla Giunta Comunale entrare nei rapporti intercorrenti tra fantino e Contrada e tantomeno valutare il comportamento di chi all’interno della Contrada abbia particolari incarichi e mansioni;
-la lettura del 1° comma dell’art. 61 del Regolamento del Palio “I Fantini nelle corse di prova sono tenuti ad indossare giubbetto stemmato, pantaloni e berretto con i colori della Contrada che li ha ingaggiati, del tipo risultante dall'apposita tabella che si conserva presso il Comune.” sembra attribuire al fantino la responsabilità del suo corretto abbigliamento pur potendosi effettivamente configurare una generale responsabilità da parte della Contrada;
-ai sensi dell’art. 99 del Regolamento del Palio l’ammonizione rappresenta per i fantini la sanzione più leggera prevedendo “Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a seconda della loro gravità, le seguenti punizioni: a. Ammonizione; b. Esclusione per un tempo determinato o a vita, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio”;
Precisato in merito al richiamato episodio del Palio di luglio 2009 che:
-in quell’occasione è citato l’art. 84 perchè il fatto contestato avviene per il Palio (Capitolo 6: Del corteo storico e della corsa del Palio) e non per le prove (Capitolo 5: Delle corse di prova e dei fantini) ma che lo stesso art. 84 recita “Per la corsa del Palio, i Fantini sono tenuti ad indossare il costume della foggia prescritta dall'Art. 61 per le prove [...]”;
-“[...] in perfetta analogia [...]” anche in quella occasione l’Assessore Delegato e la Giunta Comunale abbiamo individuato quale responsabile dell’accaduto il fantino e non la Contrada della Chiocciola;
-proprio in quella occasione la Giunta Comunale ritenne benevolmente che “[...] per la natura dell’infrazione commessa [...] il momento sanzionatorio possa essere preceduto da una tempestiva opera di sensibilizzazione di tutti i fantini sulla norma in questione” e dette atto “[... ] che in futuro i fantini dovranno attenersi strettamente al Regolamento del Palio in merito al loro costume [...]”;
Ritenuto che
-la Nobile Contrada del Bruco avrebbe dovuto tempestivamente comunicare eventuali presunte responsabilità in ordine all’episodio contestato, cioè entro i cinque giorni previsti dall’art. 92 del Regolamento del Palio;
-la Messa del Fantino anticipi i tempi e offra caso mai più tempo a disposizione degli addetti ai lavori e non si capisce come “l’avvicinarsi della carriera rende la gestione di questi pochi minuti particolarmente frettolosa” non consentendo, nel caso in questione, il recupero del berretto;
Ritenuto che non possano essere accolte le spiegazioni mosse dal fantino nelle proprie memorie; considerato infine che, del resto, anche in altre circostanze, la Giunta Comunale ha riesaminato benevolmente le memorie difensive solo quando esse portavano elementi probatori che potevano essere ignoti all’Assessore Delegato; ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 16/2010, visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n.267 del 18.08.2000, con votazione unanime la giunta delibera:
1. di sanzionare il fantino della Nobile Contrada del Bruco, Giuseppe Zedde detto Gingillo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere corso la provaccia privo del regolamentare berretto, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 61 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 16/2010 dell’Assessore Delegato;
2. di notificare la presente delibera al fantino della Nobile Contrada del Bruco, Giuseppe Zedde detto Gingillo ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio;
3. di dichiarare la presente delibera, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.

Procedimento a carico del fantino della Contrada di Valdimontone, Silvano Mulas detto Voglia
Premesso che con atto n. 19, prot. n. 56736, del 2 novembre 2010 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada di Valdimontone, Silvano Mulas detto Voglia, rilevate in occasione del Palio 16 agosto 2010;
dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino in data 2 novembre 2010; preso atto che Silvano Mulas detto Voglia ha ritenuto di presentare le proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 11 novembre 2010;
rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa sostanzialmente che:
-“[...] L’atteggiamento da me tenuto fin dall’inizio è derivato dal comportamento del cavallo della Contrada del Drago che calciando, non in fase di contatto ma appena sentiva avvicinarsi il mio cavallo, non mi ha permesso di mantenere l’ottima posizione che la sorte mi aveva assegnato. [...]”;
-“[...] ho tentato per due volte di ricercare una situazione ottimale anche per il cavallo del Valdimontone, annullando i vantaggi che tranquillamente le tre Contrade sotto di me si stavano prendendo [...]”;
-“[...] Per questo mi sono posizionato, scavalcando la Contrada del Drago, una volta al primo e una volta al secondo posto, che ho poi abbandonato su richiesta del Mossiere [...]”
-“[...] L’atteggiamento tenuto con il Fantino della Nobile Contrada del Nicchio, è stato sempre di difesa per il comportamento che esso ha tenuto nei miei confronti, tentando ripetuti danneggiamenti ai quali sono stato obbligato a rispondere per difendere la dignità della Contrada di Valdimontone, per la quale correvo [...]”
-“[...] si evince che il Mossiere non è stato in grado di valutare la situazione reale creatasi tra i canapi [...]”
-“[...] Altri fantini non sanzionati, in alcuni momenti hanno optato per la ricerca di una migliore situazione di partenza come il sottoscritto. Non ritengo giusto usare una valutazione diversa nei miei confronti, dal momento che all’abbassamento del canape tutte le Contrade avevano trovato la loro posizione [...]”
Considerato relativamente a quanto osservato dal fantino della Contrada di Valdimontone, Silvano Mulas detto Voglia che:
-Il fantino riconosce apertamente di avere più volte cambiato posizione tra i canapi andando a cercare la situazione ottimale per la partenza e motiva il suo comportamento sia per la pericolosità del cavallo della Contrada del Drago sia per la più generale e, a suo dire, svantaggiosa situazione di mossa che si era venuta a creare;
-riconosce inoltre di avere reagito contro il Fantino del Nicchio che, per sua opinione, tentava ripetutamente di danneggiarlo;
-non è da ritenersi ammissibile la difesa per la quale il fantino possa cercarsi alla mossa il posto preferito, tanto più sulla base del comportamento di altri cavalli o sulla sua personale interpretazione della situazione di mossa;
-il mossiere sembra avere valutato perfettamente la situazione venutasi a creare tra i canapi così come i Deputati della Festa e gli Ispettori di Pista che descrivono in piena armonia quanto accaduto, ritenendolo decisamente non conforme  al comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio;
-la visione del filmato del Consorzio per la tutela del Palio, allegato alla relazione dei Deputati della Festa per farne parte integrante e sostanziale, conferma quanto descritto nelle relazioni consentendo di osservare i ripetuti movimenti tra i canapi del fantino e la sua eccessiva reazione nei confronti del fantino della Nobile Contrada del Nicchio.
Precisato che:
-l’Assessore Delegato ha già benevolmente considerato che il fantino della Contrada di Valdimontone, Silvano Mulas detto Voglia è partito dal quarto al quinto posto, valutando la non volontarietà del cambiamento al momento della mossa;
-ai sensi dell’art. 99 del Regolamento del Palio l’ammonizione rappresenta per i fantini la sanzione più leggera prevedendo “Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a seconda della loro gravità, le seguenti punizioni: a. Ammonizione; b. Esclusione per un tempo determinato o a vita, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio”;
Ritenuto che non possano essere accolte le spiegazioni mosse dal fantino nelle proprie memorie che giustificherebbero sostanzialmente la ricerca alla mossa del posto preferito sulla base di personali valutazioni;
considerato infine che, del resto, anche in altre circostanze, la Giunta Comunale ha riesaminato benevolmente le memorie difensive solo quando esse portavano elementi probatori che potevano essere ignoti all’Assessore Delegato;
ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 19/2010; visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio, visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n.267 del 18.08.2000, con votazione unanime la giunta delibera:
1.di sanzionare il fantino della Contrada di Valdimontone, Silvano Mulas detto Voglia, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere tenuto durante la mossa del Palio un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 19/2010 dell’Assessore Delegato;
2.di dare atto che la sanzione inflitta si cumula con l’ “ammonizione” comminata con la delibera di Giunta comunale n. 579/2009 e pertanto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio, al fantino della Contrada di Valdimontone, Silvano Mulas detto Voglia verrà applicata automaticamente la sanzione dell’ “esclusione” dalle prove e dal Palio immediatamente successivo;
3.di notificare la presente delibera al fantino della Contrada di Valdimontone, Silvano Mulas detto Voglia, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio;
4.di dichiarare la presente delibera, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.

Procedimento a carico del fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
Premesso che con atto n. 17, prot. n. 56734, del 2 novembre 2010 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, rilevate in occasione del Palio 16 agosto 2010; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino in data 2 novembre 2010;
preso atto che Jonatan Bartoletti detto Scompiglio ha ritenuto di presentare delle proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 9 novembre 2010;
rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa sostanzialmente che:
-“[...] Se da un lato non può negarsi che il sottoscritto al momento dell’abbassamento dei canapi non fosse al posto a lui assegnato, tale circostanza non giustifica la sanzione proposta ove non concorra con la stessa la volontarietà del comportamento. [...]”;
-“[...] Ma in verità la relazione dei Deputati della Festa nulla dice in ordine a tale volontarietà limitandosi a constatare (peraltro in maniera errata o meglio parziale) un elemento oggettivo <il cambio di posto>, ma omettendo di indicare ciò che è nella realtà delle cose e cioè che se il sottoscritto si trovava al quarto posto anzichè al quinto inevitabilmente la Contrada che doveva essere al quarto posto era <scalata al quinto> e si trovava anch’essa fuori posto  [...]”;
-“[...] Non credo debba essere dimostrata la situazione di estrema tensione [...] A seguito di tale situazione più volte la maggior parte delle Contrade presenti tra i canapi erano costrette a muoversi e venivano inevitabilmente a trovarsi fuori posto. [...];
-[...] che la Contrada di Valdimontone con il cavallo Fedora Saura [...] nel momento della partenza oggettivamente si trova fuori posto [...] per far questo spinge in modo evidente con il posteriore verso l’alto provocando inevitabilmente il cambio di posto da parte mia. [...]”.
Considerato relativamente a quanto osservato dal fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio che:
-Il fantino riconosce apertamente di essere partito dal quarto posto, anziché dal quinto assegnatogli;
-la lettura della relazione dei Deputati della Festa “[...] All’abbassamento del canape, risulta fuori posto solo l’Onda che si è spostata dal 5° al 4° posto. [...]” sia da intendersi quale chiara responsabilità del solo fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio;
-la mancata indicazione della Contrada di Valdimontone, scalata ovviamente al quinto posto, debba intendersi infatti non come omissione di un fatto evidente ma come intenzione dei Deputati della Festa di evidenziare il libero e volontario comportamento del fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, circoscrivendo a lui soltanto la responsabilità dell’accaduto;
-riesaminato attentamente il filmato del Consorzio per la tutela del Palio, proprio per non sanzionare in maniera errata chi ha effettuato e chi ha subito il cambio di posto, si evidenzia la non corrispondenza alla realtà dei fatti della tesi sostenuta dal fantino nelle proprie memorie difensive, là dove sostiene che il cavallo Fedora Saura “[...] per far questo spinge in modo evidente con il posteriore verso l’alto provocando inevitabilmente il “cambio di posto da parte mia [...]”. Nei momenti precedenti la mossa, infatti, la situazione dei cavalli è piuttosto tranquilla, vi è spazio sopra e sotto il cavallo della Contrada di Valdimontone, seppur collocato di traverso, e il fantino della Contrada Capitana dell’Onda, dal secondo canape si posiziona liberamente al quarto posto;
-trattandosi di un professionista, non possono essere addotte a scusante “[...]la situazione di estrema tensione [...]”.
Ritenuto che non possano essere accolte le spiegazioni mosse dal fantino nelle proprie memorie, basate sostanzialmente sulla involontarietà dei fatti contestati e apertamente riconosciuti;
considerato infine che, del resto, anche in altre circostanze, la Giunta Comunale ha riesaminato benevolmente le memorie difensive solo quando esse portavano elementi probatori che potevano essere ignoti all’Assessore Delegato;
ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 17/2010, visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 con votazione unanime la giunta delibera:
1.di sanzionare il fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dal quarto posto, anziché dal quinto assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 17/2010 dell’Assessore Delegato;
2.di notificare la presente delibera al fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio;
3.di dichiarare la presente delibera, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.

Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Francesco Caria detto Tremendo
Premesso che con atto n. 18, prot. n. 56735, del 2 novembre 2010 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Francesco Caria detto Tremendo, rilevate in occasione del Palio 16 agosto 2010;  dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate a Francesco Caria detto Tremendo in data 2 novembre 2010;
preso atto che il fantino della Nobile Contrada del Nicchio ha ritenuto di presentare le proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 9 novembre 2010;
rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa sostanzialmente che:
-“[...] Ebbene, se non ci si limita a guardare la mossa, ma ci si sforza di interpretarla nel suo intero sviluppo, si può a mio avviso, agevolmente notare che il comportamento da me tenuto nell’ambito complessivo della mossa è stato assolutamente marginale e temporalmente limitato, talchè ritengo non possa essermi addebitato particolare disturbo. [...]”;
-“[...] Il vero problema è stato quello che dopo i momenti iniziali della mossa sono stato costretto a fronteggiare l’estrema aggressività del fantino della Contrada di Valdimontone che, a varie riprese, mi ha spinto con il proprio cavallo addirittura fuori dai canapi, mi ha colpito con i gomiti e mi ha presentato il nerbo davanti alla faccia. [...]”;
-“[...] penso di poter affermare che la punizione inflittami sia sproporzionata rispetto al comportamento da me tenuto [...]”.
Considerato relativamente a quanto osservato dal fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Francesco Caria detto Tremendo che:
-le relazioni dei Deputati della Festa, degli Ispettori di Pista e del Mossiere danno una coerente interpretazione del comportamento del fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Francesco Caria detto Tremendo, ritenendolo decisamente non conforme  al comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio;
-la visione del filmato del Consorzio per la tutela del Palio, allegato alla relazione dei Deputati della Festa per farne parte integrante e sostanziale, conferma quanto descritto nelle relazioni consentendo di osservare i ripetuti movimenti tra i canapi del fantino che, in alcune circostanze, sembra cercare il fantino della Contrada di Valdimontone.
Precisato che ai sensi dell’art. 99 del Regolamento del Palio l’ammonizione rappresenta per i fantini la sanzione più leggera prevedendo “Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a seconda della loro gravità, le seguenti punizioni: a. Ammonizione; b. Esclusione per un tempo determinato o a vita, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio”;
ritenuto che non possano essere accolte le spiegazioni mosse dal fantino nelle proprie memorie, basate sostanzialmente su una diversa e non confermata versione dei fatti contestati; considerato infine che, del resto, anche in altre circostanze, la Giunta Comunale ha riesaminato benevolmente le memorie difensive solo quando esse portavano elementi probatori che potevano essere ignoti all’Assessore Delegato;
ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 18/2010; visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n.267 del 18.08.2000 con votazione unanime la giunta delibera:
1.di sanzionare il fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Francesco Caria detto Tremendo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere tenuto durante la mossa del Palio un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 18/2010 dell’Assessore Delegato;
2.di dare atto che la sanzione inflitta si cumula con l’“ammonizione” comminata con la deliberazione di Giunta comunale n. 582/2009 e pertanto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio, al fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Francesco Caria detto Tremendo verrà applicata automaticamente la sanzione dell’“esclusione” dalle prove e dal Palio immediatamente successivo;
3.di notificare la presente delibera al fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Francesco Caria detto Tremendo, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per il Palio;
4.di dichiarare la presente delibera, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

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