La procedura sanzionatoria straordinaria e la cd. “responsabilità oggettiva”
Se gli artt. 97 e seguenti, come già analizzato, illustrano il metodo ordinario per l’irrogazione delle sanzioni per contrade e fantini, l’art. 100, introducendo il provvedimento d’urgenza adottato dall’Assessore Delegato, disciplina la procedura straordinaria.

Oggetto di tante critiche, ma anche di sostanziali modifiche nel corso degli anni, è stato il tanto discusso art. 101. Introdotto nel 1949, “al fine di dare ai dirigenti un maggiore senso di responsabilità inerente la carica ricoperta e per fermare gli eccessi di fanatismo dei contradaioli che rischierebbero di provocare un nocumento alla propria contrada”, e che trova un antenato nell’art. 23 del regolamento del 1856 (“finalmente ove avvenisse che in occasione, o per causa delle Corse fosse in qualunque guisa turbato l'ordine pubblico, oltre le pene prescritte dagli Ordini veglianti contro gli Autori del disordine, ed indipendentemente da quelle, sarà in facoltà del Consiglio di Prefettura il decretare la esclusione dalle Corse da uno sino a cinque anni di quelle contrade che o direttamente, o per mezzo dei respettivi Capitani, e Fantini, o in qualsiasi altro modo avranno al disordine stesso dato causa o partecipato”), esso presenta due tipi di responsabilità per la contrada: la responsabilità diretta, illustrata nel primo comma, che è rimasto invariato dalla sua introduzione (“agli effetti punitivi l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio”), e la responsabilità indiretta, introdotta nel secondo comma a partire dal 1972 al fine di aumentare l’autodisciplina contradaiola, e più volte variato, fino alla redazione ultima del 1999 (“è altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio”). Di rilevante importanza, è anche il terzo comma dell’articolo, che prevede come “l'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”. E non sono stati rari i casi nel corso degli anni, di un’applicazione “morbida” di tale norma, e talvolta si è assistito addirittura ad una totale esclusione delle responsabilità per la contrada tenendo conto del comportamento fattivo dei dirigenti, come ad esempio è accaduto nel luglio 2001 nei confronti di Chiocciola e Tartuca: le due contrade in quell’occasione diedero vita ad un fronteggiamento dopo una prova, e solo il pronto ed efficace intervento delle due dirigenze impedì che questo si trasformasse in scontro. Per questi motivi, il Comune decise di non procedere nei confronti delle due contrade.
Davide Donnini